Lo Statuto
STATUTO DELLA FONDAZIONE LUIGI FIRPO
ART. 1
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
- Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino (subentrata alla Provincia di Torino), della Città di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO – ONLUS
ART.2
- La Fondazione ha sede in Torino presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto 3.
- L’eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.
ART. 3
- La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990.
- La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l’unicum della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.
- La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche e alla più ampia diffusione dei risultati raggiunti, e in particolare:
a. incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l’acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d’interesse;
b. istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;
c. cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;
d. sviluppa scambi culturali e collaborazioni, nell’ambito della storia del pensiero politico e della storia delle idee con Enti quali Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Associazioni, Istituti nazionali ed esteri, pubblici e privati, stipulando se del caso accordi e convenzioni anche per la fornitura di strutture e servizi;
e. organizza incontri di carattere culturale per la diffusione della più ampia conoscenza delle tematiche e delle riflessioni storico-politiche che sono oggetto delle ricerche che sostiene e promuove. - È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO II PATRIMONIO
ART. 4
- Il patrimonio è costituito:
a) dal patrimonio indisponibile formato:
- da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo;
- dagli arredi, scaffalature e apparecchiature in origine acquisiti ed espressamente destinati a e contabilizzati come patrimonio indisponibile;
- dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d’archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche) con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili eventualmente acquistati con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dai proventi del proprio patrimonio derivanti da eventuali investimenti e delle attività della Fondazione, al netto delle passività con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- da erogazioni liberali con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso con espressa destinazione a patrimonio indisponibile
b) dal patrimonio disponibile formato:
- da beni divenuti a qualsiasi titolo giuridico di proprietà della Fondazione non espressamente imputati a patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio, la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità;
- dalle entrate relative alle voci che precedono.
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione
- Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ESERCIZIO
ART. 5
- L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
TITOLO III ORGANI
ART. 6
- Sono organi della Fondazione:
a) l’Assemblea dei Fondatori;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Revisore dei Conti.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 7
- La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui:
a. uno nominato dal Ministero della Cultura;
b. uno nominato dalla Regione Piemonte;
c. uno nominato dalla Città di Torino;
d. uno nominato dall’Università di Torino;
e. uno nominato dall’Assemblea dei Fondatori e scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra professionalità di comprovata esperienza e competenza nell’amministrazione culturale per garantire il necessario equilibrio tra gestione amministrativa e gestione scientifica. - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e scade all’approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all’insediamento. Entro tale termine deve essere ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione.
- In caso di mancata ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione nel termine sopraindicato, il Consiglio di amministrazione uscente è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine Nel periodo in cui è prorogato, il Consiglio di Amministrazione scaduto può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili con l’indicazione specifica delle ragioni di urgenza ed indifferibilità.
- I Consiglieri possono ricoprire la carica per un massimo di due mandati.
- Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l’ente o l’organo che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.
ART. 8
- Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno due volte all’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
- L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e al Revisore dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all’indirizzo dei Consiglieri e del Revisore risultante dai libri sociali.
ART. 9
- Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il Presidente nomina il Segretario, anche tra le persone estranee al Consiglio di Amministrazione, per la redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario svolge la funzione a titolo gratuito.
ART. 10
- Il Consiglio di Amministrazione dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, anche tenuto conto delle proposte del Comitato Scientifico.
- Il Consiglio di Amministrazione redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo.
- Per la realizzazione dello scopo della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- In particolare il Consiglio di Amministrazione:
- predispone i progetti del bilancio preventivo e del relativo programma di attività, nonché del conto consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Fondatori;
- dispone l’impiego dei fondi secondo criteri di convenienza ed economicità di investimento, nei limiti dei propri poteri di gestione;
- nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell’art. 12 dello Statuto;
- provvede all’approvazione del regolamento sul funzionamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;
- approva, su proposta del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi,
IL PRESIDENTE
ART. 11
- Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Assemblea dei Fondatori tra i componenti del Consiglio di Amministrazione; rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione e provvede a dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- Spetta fra l’altro al Presidente:
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere l’Assemblea dei Fondatori;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell’ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
IL COMITATO SCIENTIFICO
ART. 12
- Il Comitato Scientifico è composto da nove membri nominati con procedura ad evidenza pubblica dal Consiglio di Amministrazione fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere.
- Il Comitato, con il voto della maggioranza dei suoi componenti nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.
- Il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza dell’organo che lo ha nominato.
- Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei membri, nell’ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica prima della scadenza dell’incarico.
RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO
ART. 13
- Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.
- In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell’ente.
- Il Presidente della Fondazione ha facoltà di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.
- Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
- In particolare il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione:
- i programmi relativi all’attività dell’anno successivo;
- un piano di sviluppo della biblioteca e dell’archivio;
- la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l’Italia e per l’estero;
- la promozione di programmi di ricerca individuali e collettivi;
- la promozione di seminari, colloqui e riunioni di borsisti;
- la partecipazione all’attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione.
- Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ASSEMBLEA DEI FONDATORI
ART. 14
- L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.
- L’Assemblea è validamente costituita con presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere ammessi con la stessa qualifica coloro che abbiano contribuito o s’impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.
- L’Assemblea dei Fondatori, a maggioranza dei presenti:
- approva il bilancio preventivo;
- approva il programma di attività;
- approva il bilancio consuntivo;
- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione come indicato all’art. 7, comma 1, lettera e);
- nomina il Presidente della Fondazione;
- determina il compenso del Revisore dei Conti.
- L’Assemblea dei Fondatori delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti:
- le modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei beni della stessa;
- la costituzione in giudizio in liti attive e passive.
ART. 15
- La convocazione dell’Assemblea dei Fondatori avviene, su iniziativa del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei Soci, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
- Nella convocazione deve essere precisato l’ordine del giorno e l’eventuale data della seconda convocazione.
ART. 16
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impossibilità, dal consigliere più anziano o, in subordine, da un componente eletto dalla maggioranza dei presenti.
- Il Presidente nomina il Segretario, che svolgerà tale funzione a titolo gratuito, una persona anche estranea all’Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.
- I Soci Fondatori possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.
Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.
- Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.
- Il processo verbale dell’Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 17
TITOLO IV
IL REVISORE DEI CONTI
- Il Revisore dei Conti è nominato dalla Regione Piemonte.
- Il Revisore dei Conti controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, compie le verifiche di cassa, redige la relazione annuale al bilancio consuntivo. Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- Il Revisore dei Conti dura in carica un triennio e scade all’approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla nomina.
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Regione Piemonte provvede alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, che resterà in carica sino alla scadenza del triennio originario.
TITOLO V ESTINZIONE
ART. 18
- In caso di scioglimento della Fondazione:
- il “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato ai sensi dell’art. 6 della legge 2/8/1982 n. 512, in deposito presso la Biblioteca della Fondazione per la cura della sua conservazione e consultazione sarà restituito alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino;
- i fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo, saranno devoluti alla suddetta Biblioteca Nazionale Universitaria;
- i libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d’archivio facenti parte del patrimonio saranno devoluti all’Archivio di Stato di Torino.
Le acquisizioni librarie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno devoluti in conformità alle indicazioni dell’Assemblea, a favore di enti senza scopo di lucro con finalità analoghe e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di ONLUS.
TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 19
- Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, sono gratuite salvo quella del Revisore dei Conti, cui spetta un compenso determinato nel rispetto delle norme di legge ed ordinistiche tempo per tempo vigenti.
- Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente Statuto, possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia possibile individuare con certezza l’identità dei partecipanti e siano garantite durante la seduta la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.
- Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.
NORMA TRANSITORIA
ART. 20
- La denominazione della Fondazione sarà automaticamente modificata, con l’eliminazione della denominazione Onlus, in “FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO”, a decorrere dalla data in cui avrà efficacia l’abrogazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.
- Il presente Statuto entra in vigore contestualmente all’iscrizione dello stesso nel registro regionale delle persone giuridiche.
- Gli organi uscenti scaduti continuano ad operare fino alla nomina dei nuovi organi.
- Il Presidente si attiva per la nomina dei nuovi organi.
Torino, lì 18 dicembre 2024