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Tel (011) 812.90.20

Lo Statuto

Statuto della Fondazione Luigi Firpo

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1

Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO – ONLUS.

ART. 2

La Fondazione ha sede in Torino, attualmente nel Palazzo d’Azeglio, via Principe Amedeo 34.

L’eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

ART. 3

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990.

La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l’unicum della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.

La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, e in particolare:

  1. a) incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l’acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d’interesse;
  2. b) istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;
  3. c) cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;
  4. d) sviluppa scambi culturali, nell’ambito della storia del pensiero politico, con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti) nazionali ed esteri.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO II
PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

– da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo;

– dal fondo di dotazione destinato alle spese d’impianto, arredo, scaffalature e acquisto di apparecchiature;

– dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d’archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche);

– dai beni immobili eventualmente acquistati;

– dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse;

– dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività;

– da erogazioni liberali;

– da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZIO

ART. 5

L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

 

TITOLO III
ORGANI

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

  1. a) il Consiglio di Amministrazione;
  2. b) il Presidente;
  3. c) il Consiglio d’Indirizzo;
  4. d) il Comitato Scientifico;
  5. e) l’Assemblea dei Fondatori;
  6. f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, così ridotto di numero secondo quanto prescritto ex Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, art. 6, convertito nella L. 122/2010.

La Famiglia Firpo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Compagnia di San Paolo, l’Università di Torino, la Regione Piemonte designano un membro per ciascuno.

Nell’ipotesi in cui l’ente al quale spetta la designazione d’un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell’invito alla nomina, il membro non sostituito rimarrà in carica.

La nomina del Presidente avviene a maggioranza relativa di voti nella prima riunione di Consiglio, riunione che verrà indetta dal Consigliere neo eletto più anziano di età.

Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l’ente che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente almeno due volte all’anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all’indirizzo dei Consiglieri risultante dai libri sociali.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea al Consiglio stesso con il compito di provvedere alla redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, quali deliberati dal Consiglio d’Indirizzo su eventuali proposte del Comitato Scientifico.

Redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dallo Statuto al Consiglio d’Indirizzo e al Comitato Scientifico.

RAPPRESENTANTI DELLA FAMIGLIA FIRPO

ART. 11

Il Consigliere di Amministrazione espresso dalla Famiglia Firpo è designato, con voto collegiale, dai suoi rappresentanti: Laura Salvetti vedova Firpo, Alessandro Firpo, Massimo Firpo, Paolo Emilio Ferreri e Diego Novelli, vita natural durante dell’ultimo di loro.

IL PRESIDENTE

ART. 12

Il Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito per la durata triennale, rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione medesima e l’esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta fra l’altro al Presidente:

– convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

– convocare e presiedere l’Assemblea dei Fondatori;

– convocare e presiedere il Consiglio d’Indirizzo;

– garantire una corretta amministrazione della Fondazione;

– nominare procuratori nell’ambito dei poteri conferitigli;

– nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.

IL CONSIGLIO D’INDIRIZZO

ART. 13

Il Consiglio d’Indirizzo è composto da personalità provenienti da diverse aree del mondo culturale e scientifico e dalla società civile, nominate dall’Assemblea dei Soci Fondatori, in numero di sei, oltre il Presidente della Fondazione, membro di diritto e presidente del Consiglio stesso.

Altri quattro membri sono designati rispettivamente, uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino, uno dall’Accademia delle Scienze, uno dall’Università del Piemonte Orientale.

Spetta al Consiglio d’Indirizzo formulare e far conoscere il piano di attività proposto dalla Fondazione tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione del piano stesso.

Il Consiglio d’Indirizzo dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro e non oltre la fine di ciascun anno finanziario onde consentire la redazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.

È compito del Consiglio d’Indirizzo provvedere alla designazione dei membri del Comitato Scientifico.

È facoltà del Consiglio d’Indirizzo cooptare, con scelta motivata – a votazione segreta e a maggioranza relativa – fino a quattro nuovi membri.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 14

Il Comitato Scientifico è composto da nove membri, di cui uno, designato a maggioranza relativa dai membri, assume la carica di Presidente. I membri sono scelti fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere. Un terzo dei membri durerà in carica quattro anni mentre i restanti due terzi resteranno in carica tre anni, secondo quanto previsto – in via transitoria -nell’art. 23.

Alla scadenza del mandato di un membro in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio d’Indirizzo provvede alla nuova nomina in base a una terna di nomi proposta dai membri in carica.

Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.

Il Consiglio d’Indirizzo provvede alla sostituzione dei membri, nell’ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica durante il mandato.

RIUNIONI DEL COMITATO

ART. 15

Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri in numero pari alla metà più uno.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell’ente.

Esso si riunisce almeno tre volte l’anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

In particolare il Comitato Scientifico:

– presenta una proposta di programmi relativi all’attività dell’anno successivo;

– suggerisce un piano di sviluppo della biblioteca e dell’archivio;

– propone la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l’Italia e per l’estero;

– propone e organizza programmi di ricerca individuali e collettivi;

– promuove seminari, colloqui e riunioni di borsisti;

– suggerisce la partecipazione all’attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

– propone la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione.

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

ART. 16

L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT, Laura Salvetti Firpo, Alessandro e Massimo Firpo, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere cooptati con la stessa qualifica coloro che, direttamente o no, abbiano contribuito o s’impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari. L’Assemblea dei Fondatori delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulla approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

L’Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sull’eventuale scioglimento della Fondazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti.

L’Assemblea dei Soci Fondatori nomina sei componenti del Consiglio d’Indirizzo.

ART. 17

La convocazione dell’Assemblea dei Fondatori avviene, su richiesta del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei soci, a mezzo di lettera raccomandata o telecomunicazione equivalente spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Nell’avviso deve essere precisato l’ordine del giorno e l’eventuale data della seconda convocazione.

ART. 18

I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 16, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.

Ciascuno può essere portatore di una sola delega.

ART. 19

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza relativa in occasione dell’Assemblea.

Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea all’Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.

Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all’Assemblea stessa.

L’Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Fondatori.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il processo verbale dell’Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

TITOLO IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri designati da:

– Regione Piemonte,

– Provincia di Torino,

– Città di Torino.

È compito del Collegio dei Revisori dei Conti il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili con verifiche di cassa, con obbligo di redigere relazione annuale sul bilancio consuntivo e con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio d’Indirizzo.

I Revisori designano nel loro ambito il Presidente del Collegio.

 

TITOLO V
ESTINZIONE

ART. 21

Lo scioglimento della Fondazione, deliberato dall’Assemblea dei Fondatori nei modi di cui all’art. 16, comporterà la destinazione del “Fondo Antico” e dei fondi bibliografici donati dalla Famiglia Firpo, di cui all’art. 4, alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e del patrimonio archivistico all’Archivio di Stato di Torino. Le acquisizioni librarie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno destinati in conformità alle indicazioni dell’Assemblea stessa, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 (Agenzia del Terzo Settore, istituita con D.P.C.D.M. del 26.09.2000).

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22

Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, hanno durata

triennale e sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate per

l’attività.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali

del diritto e le norme del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

ART. 23

Al momento della adozione del nuovo Statuto, rinnovato per adeguarlo alla norma di cui all’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella L. 122/2010, l’Assemblea dei Soci provvederà alla designazione dei componenti di sua competenza del Consiglio d’Indirizzo e del Comitato Scientifico, in conformità agli artt. 13 e 14 del presente Statuto.

Il Comitato Scientifico così designato, in occasione della sua prima riunione,

provvederà a sorteggiare un terzo fra i suoi componenti, terzo destinato a rimanere in carica per quattro anni anziché tre, così da assicurare scadenze non simultanee e continuità di funzionamento.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 15.3.2012

F.ti: Vincenzo FERRONE

ALFARANO Maria Carmela

LASTELLA Lucia

ANDREA GANELLI

 

ALLEGATO “A” AL N. 16108 DI FASCICOLO

La Fondazione Firpo accetta donazioni, anche di entità minima, da coloro che intendono contribuire alla vita culturale della Fondazione.

5 x mille Sostegno alla Fondazione
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